I principali contenuti della riforma del Credito Cooperativo

La riforma prende forma

Bg News
18 aprile 2016
Privati | Imprese | Soci | Territorio | 

Al fine di rendere chiare ai nostri Soci le disposizioni del decreto, ma soprattutto il percorso lungo oltre un anno che lo ha accompagnato, cerchiamo di riassumere brevemente i punti fondamentali della Riforma.

Il Decreto Legge 18/2016 ha accolto gran parte della proposta messa a punto nel confronto tra Federcasse, Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia. L’obiettivo è quello di: migliorare la governance del sistema BCC; allocare in modo più efficiente le risorse patrimoniali al suo interno; aprire il sistema del Credito Cooperativo ai capitali esterni al fine di consentire in caso di necessità la possibilità ad una rapida patrimonializzazione – con gli obiettivi definiti irrinunciabili per le BCC: valorizzare la mutualità e l’autonomia delle singole BCC in funzione della loro meritevolezza; semplificare le filiere ed accrescere l’efficienza, garantire l’unità del sistema. Per il raggiungimento di questi obiettivi, preservando al contempo le caratteristiche proprie delle BCC e assicurandone lo sviluppo, il Decreto prevede che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo sia consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un Gruppo Bancario Cooperativo.

Risulta altresì rafforzato e confermato il principio di mutualità, ampliando la possibilità di coinvolgimento dei soci con l’innalzamento del capitale detenibile dal socio (da 50 mila a 100 mila euro) e del numero minimo di soci che ogni BCC deve avere (da 200 a 500).  Inoltre non è stato modificato il protagonismo delle singole BCC: che confermano il potere dei soci di nominare i propri organi sociali attraverso l’Assemblea e inoltre ogni BCC mantiene la propria licenza bancaria individuale. Le BCC deterranno inoltre il controllo del capitale della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo in misura maggioritaria, con una soglia minima patrimoniale della stessa, per garantire la solidità del Gruppo e all’insegna dell’unitarietà del Sistema. I poteri della Capogruppo saranno inoltre proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, in relazione alla meritevolezza delle singole BCC. E’ inoltre aderente alle richieste del credito cooperativo il non aver previsto una soglia minima di capitale per le singole BCC che avrebbe causato forzate aggregazioni all’interno del sistema, con il rischio di una non adeguata valorizzazione sul piano industriale dei singoli progetti e la perdita della licenza individuale da parte delle singole BCC.

 

Alcune grafiche della riforma:

Slides_Riforma Credito Cooperativo