Fondi pensione
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Cosa sono?
I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine “aperti”, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita integrativa della pensione di base.
I Fondi pensione aperti sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce – banca, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e impresa di assicurazione – e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società in caso di fallimento di quest’ultima.
L’attività del Fondo pensione è disciplinata dal Regolamento. Questo documento definisce gli elementi identificativi del Fondo (denominazione, istituzione e scopo), le caratteristiche (l’importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei destinatari), i profili organizzativi (il Responsabile del Fondo pensione e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni da fornire agli iscritti).
L’adesione
L’adesione a un Fondo pensione aperto è volontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa.
Il lavoratore dipendente privato può aderire al Fondo aperto:
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su base individuale (adesione individuale);
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su base collettiva (adesione collettiva). I lavoratori appartenenti a una determinata impresa possono aderire al Fondo pensione aperto secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali;
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l’adesione su base collettiva può avvenire anche in forma ‘tacita’: se il lavoratore non esprime, nei termini previsti, alcuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR viene iscritto al Fondo pensione aperto individuato dall’accordo/regolamento aziendale.
È possibile iscrivere i familiari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a carico”) se il Regolamento del Fondo lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta.
Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri. Prima di esercitare questa facoltà, chi ha aderito in forma collettiva è opportuno che verifichi la possibilità di continuare a usufruire del contributo dell’azienda.
La contribuzione
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Il lavoratore dipendente che aderisce su base individuale al momento dell’adesione sceglie liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) che possono essere successivamente modificati; può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro; tuttavia il datore di lavoro può comunque decidere di contribuire al Fondo pensione.
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Il lavoratore dipendente pubblico può versare solo il contributo individuale ma non il flusso di TFR.
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Per il lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva i contratti e gli accordi collettivi anche aziendali fissano le caratteristiche della contribuzione e ne stabiliscono l’importo minimo; resta ferma la possibilità di contribuire in misura superiore. Chi, oltre al flusso di TFR, versa anche il proprio contributo ottiene anche quello del datore di lavoro stabilito dal contratto o dall’accordo collettivo di adesione.
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Il lavoratore autonomo o libero professionista stabilisce liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le proprie scelte.
Gli investimenti
Al momento dell’adesione, il Fondo pensione propone uno o più comparti di investimento caratterizzati da diverse combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento.
La scelta non è definitiva; può essere modificata trascorso almeno un anno – o dall’adesione o dalla successiva variazione – secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione.
La politica di investimento seguita da ciascun comparto viene sintetizzata nel portafoglio benchmark che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie forme di investimento; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei risultati contenuti dalla gestione degli investimenti.
I comparti sono classificati nelle seguenti categorie:
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azionari (investono solo o principalmente in azioni);
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bilanciati (che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
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obbligazionari (che investono solo o principalmente in obbligazioni);
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garantiti (che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento).
Nel caso di adesioni su base collettiva il Regolamento prevede un comparto idoneo a raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma “tacita”.
La gestione degli investimenti dei comparti è effettuata dalla società che ha istituito il Fondo, con possibilità di delega ad altri soggetti abilitati.
Le risorse finanziarie del Fondo pensione sono custodite presso una banca cosiddetta banca depositaria. Il gestore impartisce alla banca depositaria gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite e la banca verifica che tali indicazioni siano conformi alla legge o alle norme del Regolamento del Fondo pensione.
I costi
Nella fase di accumulo i costi sono finalizzati a remunerare la società per l’attività di collocamento nonché per l’amministrazione e gestione del patrimonio.
I costi a carico dell’aderente vengono trattenuti, in percentuale o in cifra fissa, dai versamenti effettuati oppure prelevati dal patrimonio del Fondo.
Nei casi di adesioni su base collettiva o di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti l’importo delle spese di gestione è inferiore a quello praticato per le adesioni individuali; di conseguenza il rendimento netto è superiore.
Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull’importo della pensione complementare è importante che l’iscritto esamini con attenzione l’Indicatore sintetico dei costi (ISC) – pubblicato sul sito web della COVIP – che fornisce una stima delle spese che gravano a vario titolo sull’aderente nella fase di accumulo. Consultando l’ISC l’aderente può confrontare i costi praticati dalle forme pensionistiche complementari.
I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell’aderente, a meno che gli stessi non siano stati definiti già al momento dell’adesione e non possano essere successivamente variati.
Le prestazioni
Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, al termine dell’attività lavorativa può trasformare la sua posizione individuale in rendita.
L’iscritto può anche optare per la liquidazione in capitale della posizione individuale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato.
Nel caso che la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulti inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in capitale.
Il pagamento della rendita è effettuato dalla compagnia di assicurazione con la quale il Fondo ha stipulato una convenzione.
L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima se più favorevoli. Nel corso della fase di accumulo e nei soli casi previsti dalla legge, l’iscritto può chiedere:
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anticipazioni sulla propria posizione individuale;
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il riscatto parziale o totale della posizione individuale. Per riscattare la posizione individuale prima del pensionamento occorre che cessino i requisiti di partecipazione al Fondo pensione (oltre ai casi previsti dalla legge, per gli aderenti su base collettiva il riscatto può avvenire anche a seguito di licenziamento o dimissioni, se previsto dal Regolamento del Fondo).
I profili organizzativi
L’organizzazione interna di un Fondo pensione aperto è costituita da: il Responsabile del Fondo pensione nominato dalla società deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; egli verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo emanata dalla COVIP e delle previsioni contenute nei regolamenti; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell’attività svolta; provvede all’invio di dati e notizie sull’attività del Fondo richiesti dalla COVIP. L’Organismo di sorveglianza previsto nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo; esso è composto da rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori e da due membri indipendenti.
L’Organismo deve rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e verificare che l’amministrazione e la gestione del Fondo avvengano nel loro esclusivo interesse.
Vigilanza di settore
I Fondi pensione aperti sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.
Per ogni informazione rivolgersi a: previdenza@banca8833.bcc.it